Garanzie negli appalti pubblici. Il motore applica le formule ordinarie degli artt. 106 e 117 D.Lgs. 36/2023 e le riduzioni selezionate. Non verifica se, nella singola procedura, la garanzia sia richiesta, esclusa, fissata in misura speciale o disciplinata da un accordo quadro.
Appalti pubblici · Gara ed esecuzione
Garanzia provvisoria e definitiva negli appalti: calcolo
Calcola l’importo della garanzia di gara o della garanzia definitiva, includendo ribasso e riduzioni previste dal Codice.
Garanzia provvisoria
L’art. 106 prevede ordinariamente il 2% del valore complessivo della procedura, con possibilità motivata di riduzione fino all’1% o aumento fino al 4%. Il comma 8 disciplina le riduzioni per certificazione di qualità, MPMI, fideiussione digitale verificabile e ulteriori certificazioni o marchi previsti dagli atti di gara.
Garanzia definitiva
L’art. 117 parte dal 10% dell’importo contrattuale. Se il ribasso supera il 10%, la garanzia aumenta di un punto per ogni punto di ribasso eccedente il 10%; oltre il 20%, l’incremento è di due punti per ogni ulteriore punto di ribasso. Anche alla definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8.

