Fiscalizzazione edilizia. Il calcolo presuppone che il Comune abbia accertato l’impossibilità di demolire la parte difforme senza pregiudizio per quella conforme. Non trasforma l’abuso in una sanatoria.
Urbanistica · Abusi edilizi
Fiscalizzazione abuso edilizio: calcolo art. 34 D.P.R. 380/2001
Nel regime vigente la sanzione è pari al triplo del costo di produzione per il residenziale o al triplo del valore venale per gli altri usi.
La modifica introdotta nel 2024 ha sostituito il precedente moltiplicatore ×2 con ×3. La fiscalizzazione opera soltanto nei presupposti dell’art. 34 e non equivale, di per sé, a un accertamento di conformità.
Attenzione alla disciplina temporale: il moltiplicatore ×3 è quello oggi vigente. Per procedimenti, istanze o provvedimenti sorti prima della riforma del 2024 va verificato quale regime sanzionatorio sia applicabile ratione temporis; il calcolatore non applica retroattivamente il nuovo importo.

