Silenzio della Pubblica Amministrazione | Ricorso ex art. 117 c.p.a.

Diritto amministrativo · Silenzio-inadempimento

Silenzio della Pubblica Amministrazione: obbligo di provvedere e ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.

Gli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo consentono di chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere quando il termine del procedimento è scaduto e l’amministrazione resta inerte. Occorre però verificare che esista un effettivo obbligo di concludere il procedimento.

Istanza
Termine
Obbligo di provvedere
Inerzia
Ricorso

Obbligo di provvedere

Il ricorso presuppone una posizione che imponga all’amministrazione di concludere il procedimento. Una semplice sollecitazione o un’istanza priva di questo presupposto non basta.

Scadenza del termine

L’azione nasce dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento. L’art. 31 c.p.a. stabilisce inoltre un limite temporale specifico entro il quale può essere proposta.

Contenuto della decisione

In caso di accoglimento, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine. La possibilità di decidere anche sulla fondatezza della pretesa è limitata ai casi previsti dall’art. 31, comma 3.

Il silenzio sull’autotutela non è, di regola, silenzio-inadempimento.

Il Consiglio di Stato nel 2026 ha ribadito che l’istanza con cui il privato chiede all’amministrazione di riesaminare in autotutela un proprio atto non genera, in via generale, un obbligo di provvedere coercibile con il rito del silenzio.

Va inoltre distinto il silenzio-inadempimento dal silenzio che la legge qualifica in modo diverso, come accade in alcuni procedimenti nei quali al decorso del termine sono attribuiti effetti specifici.

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Documentazione per la valutazione del silenzio-inadempimento.

Istanza, prova della presentazione, comunicazioni dell’amministrazione, termine previsto per il procedimento e cronologia degli eventi consentono di verificare l’esistenza dell’obbligo di provvedere e i presupposti dell’azione.

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