Errore medico e danno iatrogeno differenziale: calcolo con TUN vigente

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Risultato indicativo, da verificare. Il calcolatore può contenere errori o non rappresentare tutte le particolarità del caso concreto. Non sostituisce la verifica del professionista competente: non utilizzare il risultato come unica base per atti, pagamenti, scadenze o altre decisioni. Avvertenze e limiti di utilizzo.

Quanto può incidere, in termini monetari, l’aggravamento permanente attribuito a una responsabilità sanitaria?

Questo strumento stima il solo danno biologico permanente differenziale confrontando l’invalidità complessiva finale con quella che sarebbe comunque residuata in assenza della condotta sanitaria contestata.

Dati e risultato devono sempre essere verificati. Le percentuali non possono essere ricavate dal calcolatore: devono provenire da una valutazione medico-legale. La stima non sostituisce il parere di un medico legale o di un avvocato e non consente, da sola, di accertare responsabilità o diritto al risarcimento.

Calcola il danno iatrogeno differenziale

La simulazione riguarda la sola componente biologica permanente nelle macrolesioni TUN. Le percentuali devono essere già state determinate in sede medico-legale.

La TUN è applicata agli eventi successivi al 5 marzo 2025. Questa versione tratta invalidità dal 10% al 100%; i casi con una delle percentuali inferiori richiedono un diverso criterio tabellare. Il risultato non comprende danno morale, personalizzazione, invalidità temporanea, danni patrimoniali, spese, interessi o rivalutazione.

Che cos’è il danno iatrogeno differenziale

Quando una patologia o una lesione avrebbe prodotto comunque postumi permanenti, l’eventuale danno attribuibile alla condotta sanitaria non coincide automaticamente con l’intera invalidità finale. Occorre distinguere tra la menomazione complessivamente riscontrata e quella non evitabile, ricostruendo il peggioramento causalmente riferibile alla condotta contestata.

Errore medico e peggioramento di una patologia preesistente

Il danno iatrogeno differenziale diventa rilevante quando un errore sanitario non crea necessariamente da zero l’intera menomazione, ma aggrava una condizione che avrebbe comunque lasciato postumi. È il caso, ad esempio, di una frattura, di una patologia o di un quadro clinico già compromesso che, dopo cure incongrue, esita in un’invalidità permanente maggiore di quella altrimenti prevedibile.

Come si calcola il risarcimento del danno iatrogeno

Non si sottraggono semplicemente i punti percentuali. Si monetizza prima l’invalidità complessiva finale, poi quella che sarebbe comunque residuata anche con cure corrette; il risarcimento biologico differenziale è dato dalla differenza fra i due valori monetari. Le due percentuali devono però provenire da una valutazione medico-legale: il calcolatore non può stabilirle.

Responsabilità sanitaria ed errore medico: cosa verificare →

Come viene eseguita la stima

Il calcolatore valorizza separatamente, con la Tabella Unica Nazionale applicabile, la percentuale di invalidità permanente finale e la percentuale che sarebbe comunque residuata. La differenza tra i due valori monetari costituisce la stima della sola componente biologica permanente differenziale.

Formula: valore monetario dell’invalidità finale meno valore monetario dell’invalidità non evitabile.

Quali dati servono

  • data dell’evento lesivo;
  • età della persona alla data dell’evento;
  • percentuale di invalidità permanente complessiva finale;
  • percentuale di invalidità permanente che sarebbe comunque residuata.

La percentuale finale deve essere maggiore di quella non evitabile. Lo strumento è limitato alle macrolesioni considerate dalla Tabella Unica Nazionale e agli eventi rientranti nel suo ambito temporale.

Ambito temporale e aggiornamento

La Tabella Unica Nazionale è entrata in vigore il 5 marzo 2025 e si applica agli eventi verificatisi da tale data, nei limiti previsti dalla normativa. Alla data del 19 settembre 2026, l’ultimo aggiornamento ufficiale delle tabelle per le macrolesioni è il D.M. 10 dicembre 2025, con decorrenza da aprile 2025. Il D.M. 20 luglio 2026 aggiorna invece gli importi delle sole lesioni di lieve entità. Il calcolatore utilizza pertanto il punto base e i coefficienti della TUN macrolesioni ufficialmente vigente.

Cosa non comprende il risultato

  • danno morale e personalizzazione;
  • invalidità temporanea;
  • interessi e rivalutazione;
  • danni patrimoniali, spese e perdita di reddito;
  • accertamento del nesso causale, della colpa o della responsabilità;
  • valutazione di concause e particolarità del singolo caso.

Fonti del calcolo


Interpretazione del risultato

Il valore restituito dal calcolatore rappresenta una stima della sola componente biologica permanente differenziale. L’inquadramento del caso richiede comunque la verifica della documentazione sanitaria, del nesso causale, delle percentuali medico-legali utilizzate e delle ulteriori voci eventualmente rilevanti.

Avvertenza finale: il calcolo ha natura esclusivamente informativa. Dati, parametri applicabili e risultato devono essere sempre verificati sul caso concreto.

Il danno differenziale richiede prima una ricostruzione causale

La differenza economica tra due percentuali non stabilisce da sola quale parte del danno sia attribuibile alla condotta sanitaria. La valutazione del caso richiede l’esame della documentazione clinica, del decorso che si sarebbe ragionevolmente verificato in assenza dell’evento contestato e delle ulteriori componenti di danno eventualmente rilevanti.