Calcolo del danno biologico micropermanente 2026

Risultato indicativo, da verificare. Il calcolatore può contenere errori o non rappresentare tutte le particolarità del caso concreto. Non sostituisce la verifica del professionista competente: non utilizzare il risultato come unica base per atti, pagamenti, scadenze o altre decisioni. Avvertenze e limiti di utilizzo.

Uno strumento per stimare il danno biologico permanente da lesioni di lieve entità e i periodi di invalidità temporanea utilizzando i valori economici ufficiali vigenti dal mese di aprile 2026.

Cosa calcola lo strumento

Il calcolatore determina separatamente il valore del danno biologico permanente, per postumi compresi tra l’1% e il 9%, e quello dell’invalidità temporanea. L’utente deve inserire l’età al momento del sinistro, la percentuale di invalidità permanente già accertata e il numero di giorni riconosciuti ai diversi gradi di inabilità.

Per il 2026 il valore del primo punto è pari a € 988,45; l’importo giornaliero per l’inabilità temporanea assoluta è pari a € 57,64. Gli importi sono quelli stabiliti dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 20 luglio 2026, con decorrenza da aprile 2026.

Come viene eseguito il calcolo

Per il danno permanente si applicano il valore del primo punto, il coefficiente moltiplicatore previsto dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e la riduzione dello 0,5% per ogni anno di età successivo al decimo. L’invalidità temporanea parziale è liquidata in proporzione alla percentuale riconosciuta.

La percentuale dei postumi e i giorni di inabilità non sono determinati automaticamente: devono risultare da una valutazione medico-legale e dalla documentazione del caso.

Cosa non comprende

La stima riguarda esclusivamente il danno biologico previsto dall’art. 139 per i sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli e natanti. Non comprende l’eventuale personalizzazione, la sofferenza psico-fisica di particolare intensità, il danno patrimoniale, le spese, la rivalutazione, gli interessi o la verifica della responsabilità.

Domande frequenti

Il risultato coincide con quanto sarà liquidato?

No. Restituisce una stima matematica della sola componente biologica sulla base dei dati inseriti. La liquidazione richiede la verifica medico-legale e giuridica del caso concreto.

Posso usarlo per invalidità superiori al 9%?

No. Per le lesioni non lievi si applica un diverso sistema tabellare. Lo strumento impedisce deliberatamente di estendere la formula oltre il suo ambito normativo.

Fonti: art. 139 del d.lgs. n. 209/2005; D.M. 20 luglio 2026, pubblicato nella G.U. n. 173 del 28 luglio 2026.


Il risultato richiede sempre una verifica

I dati inseriti e il risultato devono essere verificati. Lo strumento offre un orientamento matematico e informativo; non sostituisce l’esame della documentazione, l’applicazione delle regole vigenti né una valutazione professionale del caso concreto.