Risultato indicativo, da verificare. Il calcolatore può contenere errori o non rappresentare tutte le particolarità del caso concreto. Non sostituisce la verifica del professionista competente: non utilizzare il risultato come unica base per atti, pagamenti, scadenze o altre decisioni. Avvertenze e limiti di utilizzo.
Uno strumento per stimare il danno biologico permanente da lesioni di lieve entità e i periodi di invalidità temporanea utilizzando i valori economici ufficiali vigenti dal mese di aprile 2026.
Calcolo danno biologico micropermanente 2026
Valori vigenti da aprile 2026: €988,45 per il primo punto ed €57,64 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta.
La percentuale di invalidità e i periodi di inabilità devono essere previamente accertati in sede medico-legale. Il risultato non comprende personalizzazione, danno morale, spese, danni patrimoniali, interessi o rivalutazione.
Cosa calcola lo strumento
Il calcolatore determina separatamente il valore del danno biologico permanente, per postumi compresi tra l’1% e il 9%, e quello dell’invalidità temporanea. L’utente deve inserire l’età al momento del sinistro, la percentuale di invalidità permanente già accertata e il numero di giorni riconosciuti ai diversi gradi di inabilità.
Per il 2026 il valore del primo punto è pari a € 988,45; l’importo giornaliero per l’inabilità temporanea assoluta è pari a € 57,64. Gli importi sono quelli stabiliti dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 20 luglio 2026, con decorrenza da aprile 2026.
Come viene eseguito il calcolo
Per il danno permanente si applicano il valore del primo punto, il coefficiente moltiplicatore previsto dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e la riduzione dello 0,5% per ogni anno di età successivo al decimo. L’invalidità temporanea parziale è liquidata in proporzione alla percentuale riconosciuta.
La percentuale dei postumi e i giorni di inabilità non sono determinati automaticamente: devono risultare da una valutazione medico-legale e dalla documentazione del caso.
Cosa non comprende
La stima riguarda il danno biologico liquidato secondo i criteri dell’art. 139; la disciplina è utilizzata per le lesioni di lieve entità da circolazione stradale ed è richiamata dalla legge n. 24/2017 anche per la responsabilità sanitaria. Non comprende l’eventuale personalizzazione, la sofferenza psico-fisica di particolare intensità, il danno patrimoniale, le spese, la rivalutazione, gli interessi o la verifica della responsabilità.
Quanto vale un punto di invalidità nel 2026?
Per le micropermanenti il “valore di un punto” non è un importo fisso da moltiplicare semplicemente per la percentuale. Nel 2026 il valore monetario del primo punto è € 988,45, ma il risultato cambia in funzione del numero di punti e dell’età del danneggiato, attraverso i coefficienti previsti dall’art. 139. Per questo ricerche come “quanto valgono 3, 5 o 9 punti di invalidità” richiedono almeno età e percentuale già accertata.
Micropermanenti da incidente stradale e responsabilità sanitaria
Il sistema dell’art. 139 nasce per le lesioni di lieve entità da circolazione stradale; la legge n. 24/2017 richiama però le tabelle degli artt. 138 e 139 anche per la liquidazione del danno biologico conseguente alla responsabilità sanitaria. La corretta applicazione della tabella dipende quindi anche dalla natura e dalla data dell’evento.
Risarcimento danni da incidente stradale → · Responsabilità sanitaria →
Domande frequenti
Il risultato coincide con quanto sarà liquidato?
No. Restituisce una stima matematica della sola componente biologica sulla base dei dati inseriti. La liquidazione richiede la verifica medico-legale e giuridica del caso concreto.
Posso usarlo per invalidità superiori al 9%?
No. Per le lesioni non lievi si applica un diverso sistema tabellare. Lo strumento impedisce deliberatamente di estendere la formula oltre il suo ambito normativo.
Fonti: art. 139 del d.lgs. n. 209/2005; D.M. 20 luglio 2026, pubblicato nella G.U. n. 173 del 28 luglio 2026.
Il risultato richiede sempre una verifica
I dati inseriti e il risultato devono essere verificati. Lo strumento offre un orientamento matematico e informativo; non sostituisce l’esame della documentazione, l’applicazione delle regole vigenti né una valutazione professionale del caso concreto.
Non conosci ancora la percentuale?
Il calcolatore economico presuppone che i punti siano già stati determinati. Se conosci soltanto la diagnosi — per esempio frattura della clavicola, menisco, polso, caviglia o trauma cervicale — parti dallo strumento “Quanto vale una lesione?”, che individua la voce tabellare più vicina e restituisce una forbice orientativa quando tecnicamente possibile.
Hai già ricevuto un’offerta dall’assicurazione?
Dopo aver stimato il danno biologico puoi utilizzare il nuovo confrontatore dell’offerta assicurativa. Lo strumento mostra la differenza matematica rispetto alle componenti tabellari inserite, senza sostituirsi alla valutazione della proposta o della quietanza.
Il valore tabellare non coincide con la valutazione completa del danno
La stima calcola la componente biologica sulla base dei punti e dei giorni inseriti. Restano da verificare la correttezza della percentuale medico-legale, la documentazione sanitaria, l’eventuale responsabilità e le ulteriori voci di danno che possono assumere rilievo nel caso concreto.
