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Infiltrazioni dal terrazzo o lastrico solare: chi paga i lavori e chi risarcisce i danni?

Sezione di edificio condominiale con terrazzo a livello e infiltrazione d'acqua verso il soffitto dell'appartamento sottostante

Le infiltrazioni d’acqua provenienti da una terrazza o da un lastrico solare sono frequenti nelle controversie condominiali. La questione è particolarmente complessa quando la superficie è di proprietà o uso esclusivo di un condomino, ma svolge la funzione di copertura di altri appartamenti.

Le infiltrazioni dal terrazzo: proprietà, copertura e responsabilità

Le infiltrazioni provenienti da una terrazza o da un lastrico solare possono danneggiare soffitti, intonaci, impianti e arredi degli appartamenti sottostanti. Se la terrazza è di proprietà o uso esclusivo, occorre distinguere la titolarità del bene dalla sua funzione di copertura. Le questioni da risolvere sono tre: individuare la causa tecnica dell’infiltrazione, accertare i soggetti responsabili e ripartire correttamente le spese di riparazione e i danni.

Il terrazzo è privato: perché può rispondere anche il condominio?

Una terrazza può appartenere a un solo condomino e al tempo stesso coprire altre unità immobiliari. L’art. 1126 c.c. prevede, per le riparazioni e ricostruzioni del lastrico in uso esclusivo, un terzo della spesa a carico di chi ne ha l’uso esclusivo e due terzi a carico dei proprietari delle unità cui serve da copertura. La regola riguarda la funzione di copertura e non si estende indistintamente a qualsiasi elemento destinato al solo godimento individuale.

Chi risponde dei danni provocati dalle infiltrazioni?

Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 10 maggio 2016, n. 9449, hanno ricostruito il possibile concorso di responsabilità del titolare dell’uso esclusivo, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., e del condominio, in relazione agli obblighi di conservazione delle parti comuni (artt. 1130 e 1135 c.c.). Salvo prova di una specifica imputabilità del danno, il riparto interno segue ordinariamente il criterio dell’art. 1126 c.c. La presenza di una terrazza privata sopra l’appartamento non esclude quindi, da sola, la responsabilità condominiale.

La regola di un terzo e due terzi si applica sempre?

No. Occorre verificare che la superficie svolga una funzione di copertura, distinguere le opere relative alla copertura da quelle di utilità esclusiva e accertare eventuali condotte specificamente responsabili, come lavori che abbiano compromesso l’impermeabilizzazione. Il criterio percentuale non sostituisce la prova della causa del danno.

Anche il proprietario dell’appartamento danneggiato deve pagare?

Sì, in determinate circostanze. Il proprietario di un’unità cui il lastrico serve da copertura può essere contemporaneamente danneggiato e tenuto a contribuire agli oneri comuni. La Cassazione, Sezione III, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28528, ha precisato che la qualità di danneggiato non esclude, di per sé, il concorso agli oneri e alla rifusione dei danni secondo il criterio dell’art. 1126 c.c. La quota dei due terzi riguarda complessivamente i proprietari delle unità coperte: non è una quota individuale di due terzi per ciascuno.

Quali condomini partecipano alle spese?

Non necessariamente tutti. La quota relativa alla copertura riguarda i proprietari delle unità immobiliari alle quali il lastrico serve effettivamente da copertura. Se interessa soltanto una porzione del fabbricato, occorre esaminare planimetrie, conformazione dell’edificio e criteri millesimali applicabili. Un riparto approvato senza queste verifiche può generare ulteriori controversie.

Come si dimostra la provenienza dell’acqua?

Una macchia sul soffitto mostra dove l’umidità si manifesta, non necessariamente il punto di ingresso dell’acqua. Le cause possono comprendere guaine difettose, giunti deteriorati, scarichi ostruiti, raccordi o tubazioni. È utile conservare fotografie datate, segnalazioni all’amministratore, preventivi e documenti dei danni. Quando necessario, una verifica tecnica deve ricostruire il percorso dell’acqua e individuare gli interventi correttivi. Può essere valutato, ricorrendone i presupposti, un accertamento tecnico preventivo prima che lo stato dei luoghi venga modificato.

Il condominio non interviene: quali iniziative?

È opportuno inviare una comunicazione documentata all’amministratore, indicando il fenomeno, gli ambienti interessati e l’eventuale urgenza. Occorre distinguere gli interventi per limitare l’aggravamento del danno dai lavori definitivi. Se non si raggiunge una soluzione, si valutano i soggetti da coinvolgere, la copertura assicurativa e gli strumenti processuali. Nelle controversie condominiali va verificata la condizione di procedibilità della mediazione prevista dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010, tenendo conto del procedimento concretamente utilizzato.

Quali danni possono essere richiesti?

Sono rilevanti i pregiudizi dimostrati e causalmente riconducibili alle infiltrazioni: ripristino di intonaci e finiture, danni ad arredi e impianti e ulteriori conseguenze patrimoniali documentate. La temporanea inutilizzabilità degli ambienti richiede prova specifica; non ogni disagio determina automaticamente un’autonoma voce risarcitoria. Va evitata la duplicazione tra spese per eliminare la causa dell’infiltrazione e costi di ripristino dell’appartamento.

La polizza condominiale copre il danno?

La presenza di una polizza globale fabbricati non implica che ogni infiltrazione sia indennizzabile. Occorre leggere garanzie, esclusioni, franchigie, massimali e termini di denuncia. La copertura assicurativa e la responsabilità civile sono questioni distinte: prima di accettare una liquidazione è necessario verificare quali danni siano stati effettivamente considerati.

Documenti da raccogliere prima di una controversia

Il primo esame comprende titoli di proprietà e di uso esclusivo, regolamento condominiale, delibere sui lavori, planimetrie, perizie, fotografie, comunicazioni con amministratore e proprietario della terrazza, fatture e preventivi. La ricostruzione cronologica deve chiarire quando sono comparse le infiltrazioni, chi ne è stato informato, quali verifiche sono state svolte e quali lavori sono stati eseguiti.

Conclusioni

La soluzione richiede di considerare insieme proprietà, custodia e funzione di copertura. Le Sezioni Unite n. 9449/2016 hanno chiarito il possibile concorso di responsabilità; l’ordinanza n. 28528/2025 ha precisato la posizione del proprietario danneggiato che partecipa agli oneri comuni. Prima di discutere le percentuali occorre accertare tecnicamente la causa dell’infiltrazione e verificare titoli e documentazione condominiale. Lo Studio Liguori & Fimiani assiste proprietari e condomini nella valutazione delle responsabilità, nelle richieste risarcitorie e nelle controversie sulla manutenzione degli immobili.

Approfondimenti e riferimenti

Per il quadro generale: contenzioso condominiale, infiltrazioni e lavori. Per i danni collegati a interventi edilizi: bonus edilizi, responsabilità e danni.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali: artt. 1126, 1130, 1135 e 2051 c.c.; Cass., Sez. Unite, 10 maggio 2016, n. 9449; Cass., Sez. III, 28 ottobre 2025, n. 28528; art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

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